Sinergia in questo articolo vi propone un approfondimento sul chiarimento emerso da parte del Ministero dello sviluppo economico sulle modalità per effettuare la diagnosi energetica a cui sono obbligate le grandi imprese. Vi ricorda che il termine fissato è 5 dicembre 2015 [1] e pertanto vi consigliamo di agire tempestivamente per non superare la scadenza e incorrere nel rischio di sanzioni.
Chi è soggetto a tale obbligo:
Si chiarisce che l’obbligo per le grandi imprese fa riferimento alla definizione individuata nei criteri dimensionali e di fatturato stabiliti dall’Unione Europea, pertanto sono obbligate a effettuare la diagnosi energetica tutte quelle aziende che non possono rientrare nella definizione di PMI (Piccole e Medie Imprese) stabilito dalla UE. Ciò significa che tutte le aziende che superano le 250 persone o il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro (o il cui totale di bilancio supera i 43 milioni di euro) sono soggette all’obbligo di diagnosi energetica. Naturalmente per le imprese energivore l’obbligo è a prescindere dai limiti sopra citati.
Chi può effettuare una diagnosi energetica conforme:
Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti EsCo (Energy Service Company), ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.
Inoltre se la diagnosi energetica è stata eseguita prima del 5 dicembre 2015 rimane “valida” se è stata conforme ai criteri minimi dell’allegato 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 ed è valida 4 anni. Le diagnosi successive vanno presentate decorsi 4 anni dalla prima, obbligo che vale anche per le diagnosi “valide” eseguite prima (cioè una diagnosi fatta nel 2013 scadrà nel 2017).
Imprese Multisito:
In caso di imprese multisito soggette all’obbligo, devono effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative. Nell’effettuare la trasmissione dei risultati delle diagnosi all’Enea, l’impresa multisito deve elencare tutti i propri siti, ivi compreso il loro consumo annuale, indicando inoltre i siti sottoposti a diagnosi e motivando adeguatamente le scelte fatte al fine di garantire la rappresentatività dei siti scelti.
Imprese Certificate:
L’impresa che ha adottato un sistema di gestione volontaria Emas, ISO 50001 o ISO 14001 è pertanto esclusa dall’obbligo di diagnosi, ma è comunque tenuta a comunicare all’Enea l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.
[1] ex Dlgs 102/2014
LA FILOSOFIA SINERGIA PER DARE SEMPRE MAGGIOR VALORE AI CLIENTI:
Sinergia è in costante aggiornamento sulle novità in tema energetico, per consigliare ai propri clienti le soluzioni migliori a garantire la conformità legislativa e la prevenzione legale, anticipando le evoluzioni normative in atto e le tendenze giurisprudenziali. Questo obbligo può essere un’opportunità per ridurre i costi dell’energia e aumentare l’efficienza.
Su vostra richiesta siamo disponibili ad approfondire i singoli temi nel dettaglio, ad avviare le azioni preventive necessarie e rimaniamo sempre disponibili per ogni ulteriore chiarimento. Vi invitiamo pertanto a contattarci sui temi di vostro interesse al fine di accertare la conformità ambientale ed evitare il rischio di sanzioni alla vostra azienda.