Aggiornamento Normativo del 28 ottobre 2014 – Sinergia in questo articolo vi propone le principali novità del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Cogliamo l’occasione per approfondire le più recenti modifiche e precisazioni relative al D.lgs. 81/2008 in tema di: attrezzature, segnaletica, sorveglianza sanitaria, ambienti inquinati o confinati e formazione.
Il D.lgs. 81/2008 nell’edizione di maggio 2014 è stato soggetto a diverse variazioni e precisazioni a seguito di modifiche normative o pubblicazioni di circolari e interpelli. Le principali novità modifiche che riguardano i clienti Sinergia sono:
- le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro[1]
- la sorveglianza sanitaria[2]
- la qualificazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati[3]
- nuove costruzioni o ampliamentigli obblighi in caso di macchine da componenti assemblati.
Al fine di rendere il vostro lavoro più snello e veloce possibile, vi riportiamo in sintesi gli aspetti principali delle novità introdotte che potrebbero riguardare la vostra azienda, su vostra richiesta siamo disponibili ad approfondire i singoli temi nel dettaglio, ad avviare le azioni preventive necessarie e come sempre rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Vi invitiamo pertanto a contattarci sui temi di vostro interesse al fine di avviare le azioni preventive più idonee alla vostra azienda.
Verifiche periodiche attrezzature
Le modifiche introdotte[4] al D.lgs. 81/2008 hanno stabilito che, in riferimento alla prima verifica periodica, il datore di lavoro si avvale dell’INAIL che vi provvede nel termine di
quarantacinque (e non più sessanta) giorni dalla richiesta. Vi riportiamo, a scopo illustrativo, alcune delle principali attrezzature che necessitano di questa verifica periodica:
- Scale aeree ad inclinazione variabile,
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato,
- Idroestrattori,
- Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg,
- Attrezzature/insiemi contenenti fluidi o gas compressi,
- ecc. (l’elenco completo è scaricabile dal D.lgs. 81/2008 – ALLEGATO VII – VERIFICHE DI ATTREZZATURE).
All’interno del D.lgs. 81/2008 è possibile trovare l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche alle attrezzature di cui si fa riferimento sopra.
Sorveglianza Sanitaria
Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto la facoltà per il datore di lavoro di richiedere delle visite mediche preventive pre-assuntive, effettuate dal medico competente o anche dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Cogliamo l’occasione per comunicarvi che da maggio 2014 è stato inserito il decreto 388/2003 che nei suoi allegati riporta l’elenco del contenuto minimo della cassetta di primo soccorso. Vi inviato a cogliere l’occasione per revisionare il contenuto delle vostre cassette di primo soccorso, verificando la validità e il buon stato dei farmaci e eliminando tutti i presidi medici non presenti nell’elenco o non autorizzati dal medico.
Ambienti inquinati o confinati
Per “ambienti sospetti di inquinamento” ed “ambienti confinati” si intendono in sostanza pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, recipienti, condutture, caldaie ed altri luoghi con possibile presenza di gas dannoso. Premesso che l’attività lavorativa in questi ambienti può essere svolta solo da imprese o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti previsti (esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è ammesso il ricorso al subappalto, ecc.), il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento descritte dalla normativa, il rappresentante deve vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
Costruzioni
In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio secondo è specificato nel modello allegato al D.Lgs. 81/08[5], stampabile/scaricabile direttamente dal testo della normativa (ALLEGATO – MODELLO UNICO NAZIONALE PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 67 DEL D. LGS. N. 81/2008 A SEGUITO DI INTERVENTO EDILIZIO)
Sigarette elettroniche
La normativa ritiene che il divieto di fumo debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici. Se la vostra azienda decide di non estendere il divieto tale aspetto dovrà essere inserito all’interno della valutazione dei rischi. La valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).
Gli obblighi in caso di macchine da componenti assemblati
Per i clienti Sinergia che sono certificati OHASA 18001, a seguito di una circolare ACCREDIA[6], vi comunichiamo che è uscita una linea guida per la valutazione di conformità delle macchine e attrezzature di lavoro da componenti assemblati, ai fini del rilascio\mantenimento della certificazione.
Le imprese che provvedono ad assemblare i componenti di macchine prodotte da altre ditte sono individuate come costruttori in senso giuridico e hanno pertanto l’obbligo di controllare e certificare la sicurezza del macchinario nel complesso. Nel caso in cui non si possiede una certificazione di sistema, al fine di evitare non conformità primarie è opportuno avere tutti i macchinari con valutazione di conformità (marcatura CE) e valutazione dei rischi relativa all’uso di quella macchina nel contesto aziendale e avviare un cronoprogramma degli interventi migliorativi rispetto a quanto previsto dalla legislazione.
Se questo tema è di vostro interesse dal punto di vista tecnico, contattate il vostro consulente tecnico per la sicurezza se il vostro interesse è organizzativo, ovvero se vi interesse non trovarvi nuovamente con un assieme di macchine non conforme contattateci per un audit organizzativo e vi aiuteremo a risolvere il problema in modo strutturale.
[1] artt. 71 e 73 del T.U.
[2] art. 41 del T.U.
[3] art 2 del D.P.R. 177/2011
[4] legge 125/13 di conversione in legge del Decreto-Legge 101/13
[5] Decreto interministeriale del 18 aprile 2014 Informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti